(Pubblicata nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Basilicata  -
                Speciale n. 53 del 5 dicembre 2018)  
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                   Ricorso al mercato finanziario 
 
  1. Per il  finanziamento  degli  investimenti  nell'anno  2018,  e'
autorizzata, ai sensi degli articoli 40 e 62 del decreto  legislativo
n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni e nel rispetto
del saldo di cui all'art. 9,  comma  1  della  legge  n.  243/2012  e
successive modificazioni ed integrazioni, la contrazione di  mutui  o
di altre forme  di  prestito  per  un  importo  complessivo  di  euro
8.817.650,66. 
  2. I mutui o le altre forme di prestito di cui al comma 1, iscritti
al  titolo   6000000   «Accensione   prestiti»,   tipologia   6030000
«Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine»  dello
stato di previsione dell'entrata della terza variazione  al  bilancio
di previsione pluriennale 2018-2020, sono destinati: 
    a) per l'importo di  euro  3.436.650,66  al  finanziamento  delle
spese per investimenti nel settore sanitario, di cui all'allegato 13A
alla  terza  variazione  al  bilancio  di  previsione  oggetto  della
presente legge; 
    b) per l'importo di  euro  5.381.000,00  al  finanziamento  delle
altre spese di investimento indicate  nell'allegato  13A  alla  terza
variazione al bilancio di previsione oggetto della presente legge. 
  3. Per  il  finanziamento  degli  investimenti  nell'anno  2019  e'
autorizzata, ai sensi degli articoli 40 e 62 del decreto  legislativo
n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni e nel rispetto
del saldo di cui all'art. 9,  comma  1  della  legge  n.  243/2012  e
successive modificazioni ed integrazioni, la contrazione di  mutui  o
di altre forme  di  prestito  per  un  importo  complessivo  di  euro
8.000.000,00. 
  4. I mutui o le altre forme di prestito di cui al comma 3, iscritti
al  titolo   6000000   «Accensione   prestiti»,   tipologia   6030000
«accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine»  dello
stato di previsione dell'entrata della terza variazione  al  bilancio
di previsione pluriennale 2018-2020, sono destinati, per l'importo di
euro 8.000.000,00, al finanziamento delle altre spese di investimento
indicate nell'allegato 13A  alla  terza  variazione  al  bilancio  di
previsione oggetto della presente legge. 
  5. I prestiti di cui ai precedenti  commi  1  e  3  possono  essere
contratti con ammortamento di durata limitata ad anni trenta,  ad  un
tasso  di  interesse  massimo  pari  a   quello   determinato   dalla
«Comunicazione del tasso di interesse massimo da applicare  ai  mutui
da stipulare con onere  a  carico  dello  Stato  di  importo  pari  o
inferiore a 51.645.689,91 euro ai sensi dell'art. 45, comma 32  della
legge 23 dicembre 1998, n. 448 «Misure di  finanza  pubblica  per  la
stabilizzazione e lo sviluppo» in base alla durata prescelta,  ovvero
alle condizioni e con i prodotti finanziari offerti da Cassa Depositi
e Prestiti S.p.a. Nel caso di operazioni  di  indebitamento  a  tasso
variabile, l'entita' del  tasso  di  cui  al  periodo  precedente  e'
riferita al tasso iniziale delle operazioni medesime al momento della
stipula. 
  6. La regione, ai sensi dell'art. 35 della legge 23 dicembre  1994,
n. 724 «Misure  di  razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  e'
autorizzata a contrarre, in alternativa ai mutui di cui al  comma  4,
prestiti  obbligazionari  alle  migliori  condizioni  di  mercato   e
comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma  2  della
legge 22 dicembre 2008, n. 203 «Legge  finanziaria  2009»  o  con  il
ricorso ad altre  operazioni  finanziarie  consentite  dalla  vigente
normativa  alle  condizioni   di   mercato   piu'   convenienti   per
l'amministrazione regionale. 
  7. La Giunta regionale assume i mutui e le altre forme di  prestito
autorizzate con propria deliberazione, alle condizioni e  nei  limiti
di cui ai precedenti commi del presente articolo ed in ossequio  alle
vigenti  disposizioni  normative  statali.  Nel  caso  dei   prestiti
obbligazionari, la Giunta  regionale  e'  autorizzata  a  deliberarne
l'emissione alle migliori  condizioni  di  mercato,  determinando  le
condizioni e le modalita' dell'operazione, nel  rispetto  dei  limiti
fissati dalla normativa statale vigente in materia. 
  8. Per l'ammortamento dell'indebitamento  di  cui  al  comma  l  il
relativo onere annuo per quota interessi rispettivamente pari a  euro
203.032,00 per l'anno 2019 ed euro 193.286,00 per il 2020 e' posto  a
carico del programma 01 della missione 50 «Debito  pubblico»;  quello
per quota capitale, pari a euro 440.883,00 per  ciascuno  degli  anni
2019 e 2020, e' posto a carico del programma  02  della  missione  50
«Debito pubblico» dello stato di previsione della terza variazione al
bilancio 2018-2020. A tale onere e' data copertura nell'ambito  delle
complessive operazioni di equilibrio del bilancio. 
  9. Per l'ammortamento dell'indebitamento  di  cui  al  comma  3  il
relativo onere annuo per quota interessi rispettivamente pari a  euro
184.205,00 per il 2019 ed euro 175.363,00 per il  2020,  e'  posto  a
carico del programma 01 della missione 50 «Debito pubblico» -  titolo
l «Spese correnti» e  per  quota  capitale  pari  a  euro  400.000,00
rispettivamente per il 2019 e per il 2020,  e'  posto  a  carico  del
programma 02 della missione 50 «Debito pubblico» - titolo 4 «Rimborso
prestiti»  dello  stato  di  previsione  delle  spese   della   terza
variazione al bilancio 2018-2020. A  tali  oneri  e'  data  copertura
nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio. 
  10. L'eventuale maggiorazione dell'onere annuo di ammortamento  dei
mutui e prestiti di cui ai commi l e 3 del presente articolo,  dovuta
alla variabilita' del tasso o agli  eventuali  oneri  conseguenti  al
rischio di cambio, trova  copertura  finanziaria  con  variazione  al
bilancio pluriennale. 
  11. A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte all'atto
della contrazione dei mutui e delle altre forme di indebitamento  con
oneri  a  carico  del  proprio  bilancio,  la  Giunta  regionale   e'
autorizzata ad  istituire  speciale  vincolo  irrevocabile  a  favore
dell'istituto concedente il  prestito,  dando  mandato  al  tesoriere
dell'ente di pagare le rate di ammortamento alle relative scadenze ed
autorizzandolo ad accantonare le somme occorrenti  sul  totale  delle
entrate tributarie  non  vincolate,  con  precedenza  su  ogni  altro
pagamento. 
  12. Le spese per l'ammortamento dei mutui e delle altre  operazioni
di prestito stipulate dalla regione, sia per  la  parte  di  rimborso
capitale  sia  per  la  quota  interessi,  rientrano  fra  le   spese
classificate obbligatorie ai sensi e  per  gli  effetti  del  decreto
legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.