(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata - Speciale n. 53 del 5 dicembre 2018) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Ricorso al mercato finanziario 1. Per il finanziamento degli investimenti nell'anno 2018, e' autorizzata, ai sensi degli articoli 40 e 62 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni e nel rispetto del saldo di cui all'art. 9, comma 1 della legge n. 243/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, la contrazione di mutui o di altre forme di prestito per un importo complessivo di euro 8.817.650,66. 2. I mutui o le altre forme di prestito di cui al comma 1, iscritti al titolo 6000000 «Accensione prestiti», tipologia 6030000 «Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine» dello stato di previsione dell'entrata della terza variazione al bilancio di previsione pluriennale 2018-2020, sono destinati: a) per l'importo di euro 3.436.650,66 al finanziamento delle spese per investimenti nel settore sanitario, di cui all'allegato 13A alla terza variazione al bilancio di previsione oggetto della presente legge; b) per l'importo di euro 5.381.000,00 al finanziamento delle altre spese di investimento indicate nell'allegato 13A alla terza variazione al bilancio di previsione oggetto della presente legge. 3. Per il finanziamento degli investimenti nell'anno 2019 e' autorizzata, ai sensi degli articoli 40 e 62 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni e nel rispetto del saldo di cui all'art. 9, comma 1 della legge n. 243/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, la contrazione di mutui o di altre forme di prestito per un importo complessivo di euro 8.000.000,00. 4. I mutui o le altre forme di prestito di cui al comma 3, iscritti al titolo 6000000 «Accensione prestiti», tipologia 6030000 «accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine» dello stato di previsione dell'entrata della terza variazione al bilancio di previsione pluriennale 2018-2020, sono destinati, per l'importo di euro 8.000.000,00, al finanziamento delle altre spese di investimento indicate nell'allegato 13A alla terza variazione al bilancio di previsione oggetto della presente legge. 5. I prestiti di cui ai precedenti commi 1 e 3 possono essere contratti con ammortamento di durata limitata ad anni trenta, ad un tasso di interesse massimo pari a quello determinato dalla «Comunicazione del tasso di interesse massimo da applicare ai mutui da stipulare con onere a carico dello Stato di importo pari o inferiore a 51.645.689,91 euro ai sensi dell'art. 45, comma 32 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo» in base alla durata prescelta, ovvero alle condizioni e con i prodotti finanziari offerti da Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. Nel caso di operazioni di indebitamento a tasso variabile, l'entita' del tasso di cui al periodo precedente e' riferita al tasso iniziale delle operazioni medesime al momento della stipula. 6. La regione, ai sensi dell'art. 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», e' autorizzata a contrarre, in alternativa ai mutui di cui al comma 4, prestiti obbligazionari alle migliori condizioni di mercato e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203 «Legge finanziaria 2009» o con il ricorso ad altre operazioni finanziarie consentite dalla vigente normativa alle condizioni di mercato piu' convenienti per l'amministrazione regionale. 7. La Giunta regionale assume i mutui e le altre forme di prestito autorizzate con propria deliberazione, alle condizioni e nei limiti di cui ai precedenti commi del presente articolo ed in ossequio alle vigenti disposizioni normative statali. Nel caso dei prestiti obbligazionari, la Giunta regionale e' autorizzata a deliberarne l'emissione alle migliori condizioni di mercato, determinando le condizioni e le modalita' dell'operazione, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa statale vigente in materia. 8. Per l'ammortamento dell'indebitamento di cui al comma l il relativo onere annuo per quota interessi rispettivamente pari a euro 203.032,00 per l'anno 2019 ed euro 193.286,00 per il 2020 e' posto a carico del programma 01 della missione 50 «Debito pubblico»; quello per quota capitale, pari a euro 440.883,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e' posto a carico del programma 02 della missione 50 «Debito pubblico» dello stato di previsione della terza variazione al bilancio 2018-2020. A tale onere e' data copertura nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio. 9. Per l'ammortamento dell'indebitamento di cui al comma 3 il relativo onere annuo per quota interessi rispettivamente pari a euro 184.205,00 per il 2019 ed euro 175.363,00 per il 2020, e' posto a carico del programma 01 della missione 50 «Debito pubblico» - titolo l «Spese correnti» e per quota capitale pari a euro 400.000,00 rispettivamente per il 2019 e per il 2020, e' posto a carico del programma 02 della missione 50 «Debito pubblico» - titolo 4 «Rimborso prestiti» dello stato di previsione delle spese della terza variazione al bilancio 2018-2020. A tali oneri e' data copertura nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio. 10. L'eventuale maggiorazione dell'onere annuo di ammortamento dei mutui e prestiti di cui ai commi l e 3 del presente articolo, dovuta alla variabilita' del tasso o agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trova copertura finanziaria con variazione al bilancio pluriennale. 11. A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte all'atto della contrazione dei mutui e delle altre forme di indebitamento con oneri a carico del proprio bilancio, la Giunta regionale e' autorizzata ad istituire speciale vincolo irrevocabile a favore dell'istituto concedente il prestito, dando mandato al tesoriere dell'ente di pagare le rate di ammortamento alle relative scadenze ed autorizzandolo ad accantonare le somme occorrenti sul totale delle entrate tributarie non vincolate, con precedenza su ogni altro pagamento. 12. Le spese per l'ammortamento dei mutui e delle altre operazioni di prestito stipulate dalla regione, sia per la parte di rimborso capitale sia per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.